Sicurezza stadio

Divieti su alcolici e contenitori al Como-Venezia

L'ordinanza limita l'asporto nelle attività entro 1.400 metri e nel settore hospitality.

Divieti su alcolici e contenitori al Como-Venezia

In occasione della partita Como-Venezia, in programma domenica 1° novembre 2026 alle 12.30, sono entrate in vigore limitazioni alla vendita per asporto di bevande nell’area dello stadio Sinigaglia. Il provvedimento riguarda gli esercizi commerciali situati nelle strade circostanti e, più in generale, le attività comprese nel raggio di 1.400 metri dall’impianto.

Le restrizioni all’esterno

Fuori dallo stadio, dalle 9 alle 13, è vietata la vendita per asporto di bevande con una gradazione alcolica superiore al 5 per cento. Nello stesso arco orario non è consentita la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro o lattine.

L’area interessata comprende i Giardini a Lago, viale Marconi, viale Corridoni, il lungolago Mafalda di Savoia, viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia e viale Fratelli Rosselli. Le limitazioni si applicano anche a tutte le attività commerciali collocate entro la distanza stabilita dall’ordinanza. Il provvedimento non introduce un divieto generale di vendita delle bevande e non impone la chiusura di bar o negozi: riguarda esclusivamente la modalità per asporto.

Le regole dentro il Sinigaglia

All’interno dello stadio i divieti hanno una durata maggiore e restano in vigore dalle 9 alle 16. Anche in questo caso non possono essere vendute bevande con gradazione alcolica superiore al 5 per cento e non è consentita la vendita per asporto di prodotti contenuti in recipienti di vetro o lattine.

È prevista un’eccezione per l’area hospitality del Como 1907, accessibile esclusivamente su invito e con ingressi controllati dalla società sportiva. La distinzione tra gli orari e le modalità applicate dentro e fuori dall’impianto è contenuta nel provvedimento adottato dall’amministrazione comunale.

L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Alessandro Rapinese il 28 ottobre, su richiesta delle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Ai titolari delle attività interessate è richiesto di esporre una copia del documento in un punto visibile dall’esterno, così da rendere note ai clienti le limitazioni in vigore.

Il Comune ha motivato la misura con la necessità di prevenire problemi di sicurezza legati alla vendita di alcolici e al possibile abbandono di bottiglie di vetro nelle zone attraversate dai tifosi prima e dopo l’incontro. Per le eventuali violazioni l’ordinanza richiama l’articolo 650 del Codice penale. Le restrizioni esterne cessano alle 13, mentre quelle applicate all’interno dello stadio terminano alle 16.